Un gruppo di giovani
che condivide interessi, passioni ed obiettivi
può fondare un'associazione, mettersi
insieme per realizzare un progetto comune.
L'Unione Europea pone molta enfasi sull'associazionismo
giovanile come forma di partecipazione dei
giovani alla vita sociale. Associandosi
è anche possibile progettare iniziative
tramite il programma Gioventù in
azione.
Fondare un'associazione significa unirsi
per uno scopo comune ma senza fini di lucro:
qualora l'attività dell'associazione
assuma un aspetto..imprenditoriale è
bene pensare di trasformare l'associazione
stessa in una forma di impresa, ad es. una
cooperativa.
Elenchiamo qui di
seguito alcuni riferimenti per chi volessi
avvicinarsi al mondo dell'associazionismo
o comprendere meglio il settore no-profit:
molto utile per chi
intende fondare un'associazione o aprire un
circolo
[ COME COSTITUIRE
UN'ASSOCIAZIONE ]
NORME DI CARATTERE
GENERALE SULLE ASSOCIAZIONI:.La
libertà di associazione è riconosciuta
dall’art. 18 della Costituzione, che stabilisce
che “i cittadini hanno diritto ad associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Dalla libertà di associazione derivano
altre libertà per il singolo cittadino:
- La libertà di costituire un’associazione
- La libertà di aderire ad un’associazione
- La libertà di non far più parte
di un’associazione o di non prendervi parte
- Tutte queste libertà trovano una limitazione
qualora nel loro esercizio chi agisce in nome
e per conto dell’associazione commetta reati.
Nonostante l’importanza
dell’associazione, poche sono le norme che
la regolano. Esistono norme di carattere generale
e di carattere particolare che riguardano particolari
forme di associazione:
la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato
la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione
sociale
la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative
(ONG)
la legge 133/1999 (modificata con la Legge 342/2000)
sulle organizzazioni sportive dilettantistiche.
Accanto alle norme di carattere particolare è
in atto (nel decreto legislativo 460/1997) uno
speciale regime fiscale del quale è possibile
usufruire solo in presenza di particolari requisiti
e a determinate condizioni che portano alla denominazione
di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS).
COME SI COSTITUISCE
UN’ASSOCIAZIONE: Per
costituire un’associazione non riconosciuta,
cioè regolata dagli accordi liberamente
presi tra i fondatori e dalla volontà di
operare in modo organizzato e senza finalità
di lucro, sono necessarie almeno due persone,
anche se il loro numero è quasi sempre
superiore. Il primo passo è quello di redigere
l’atto costitutivo (atto che sancisce la
costituzione dell’associazione) e lo statuto
(atto che regola il funzionamento dell’associazione).
Questi atti sono indispensabili se si vogliono
richiedere fondi pubblici ed agevolazioni.
- L’atto costitutivo(scarica
il modello) rappresenta il cosiddetto "atto
di nascita” e deve riportare il nome dell’associazione,
la sede ed i nomi dei fondatori. Alcuni dei fondatori
spesso entrano a far parte del consiglio direttivo.
Affinché un’associazione nasca non
è necessario che l’atto costitutivo
sia redatto da un Notaio, anche perchè
ha un costo notevole. Una soluzione intermedia
tra il non registrare nulla e l’andare dal
notaio è quella di depositare l’atto
costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio
del Registro competente per il territorio. Il
costo medio, tra imposte e marche da bollo, è
di circa 200 euro. Questa cifra è minore
nel caso di ONLUS o Associazioni di volontariato
(in questi casi occorre citare, nella richiesta
inoltrata all’Ufficio, la legge in forza
della quale si chiede l’esenzione dall’imposta
sul bollo). Questa registrazione permette, a chiunque
voglia saperlo, di stabilire la data di avvio
e gli scopi dell’associazione. Registrare
l’associazione risulta importante se si
intende accedere a finanziamenti o contributi
pubblici, se si svolgono attività di gestione(con
contratti o convenzioni), se si hanno rapporti
con sponsor etc. Ogni eventuale successiva variazione
dello statuto comporta una nuova registrazione.
- Lo
statuto(scarica
il modello) stabilisce regole e scopi precisi
dell’associazione.Esso è un vero
e proprio “patto associativo”. La
parola “patto” riflette bene l’importanza
dello statuto, in quanto in esso è racchiuso
lo scopo che ha unito i fondatori e a cui dovranno
unirsi coloro che in futuro entreranno a far parte
dell’associazione. Lo statuto in genere
contiene: la denominazione e la sede, i principi
e lo scopo, le regole sull’ordinamento interno,
i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione, gli organi dell’associazione
etc.
ORGANI DI UNA ASSOCIAZIONE:I
soci di una associazione possono essere sia persone
fisiche che giuridiche (in una associazione possono
infatti essere rappresentati anche Enti Pubblici,
Associazioni di Categoria, Università etc.).
I soci formano l’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo e il Presidente,
sono gli organi statuari principali, l’ossatura
dell’associazione attraverso cui si sviluppa
l’attività, la gestione quotidiana
e la partecipazione democratica di tutti gli associati.
L’assemblea dei soci si riunisce almeno
una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio di previsione, per la valutazione
dell’attività, per la nomina degli
altri organi, per la determinazione delle scelte
principali dell’associazione.
Al presidente è il rappresentante dell’associazione.
Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente,
spetta il compito di regolare la vita interna
dell’organizzazione e di organizzarne le
attività.
A questi organi principali, in genere, viene aggiunto
il Vice Presidente (che ha il compito di sostituire
il presidente nelle sue funzioni, oltre ad altre
mansioni) ed il Tesoriere, che si occupa principalmente
delle questioni amministrative.
Se i soci fondatori lo ritengono opportuno, possono
essere inserite altre figure di gestione (come
il segretario o responsabili di progetto) o di
controllo (es. i revisori dei conti). Nelle piccole
associazioni spesso le poche persone iscritte
si fanno carico di diversi compiti.
La storia dell’associazione viene raccolta
in un particolare “diario”, il
Libro dei Verbali, che deve contenere
il succo delle decisioni che il Consiglio Direttivo
e l’Assemblea dei Soci prendono per conto
dell’associazione quando si riuniscono.
Appare chiaro che ciò che caratterizza
l’associazionismo è
la partecipazione. I soci hanno tutti
gli stessi diritti e doveri, e le scelte dovranno
essere prese con chiarezza e rispetto reciproco,
a cominciare dall’ammissione di nuovi soci.
E' necessario compilare con regolarità
anche il Libro Prima Nota Cassa,
dove si registrano le entrate e le uscite relative
alle attività svolte dall’associazione.
Questi libri, oltre ad essere obbligatori, rappresentano
gli strumenti per tenere sotto controllo la situazione
dell’Associazione, con particolare riferimento
a quella economica.
Infine è consigliabile compilare anche
un Libro della Corrispondenza,
sia quella ricevuta che quella inviata:se in formato
elettronico questo libro può essere tenuto
direttamente sul pc.
Una volta costituiti, tutti gli enti associativi
sono veri e propri soggetti di diritto: possono
stipulare contratti, possono stare in giudizio,
hanno un proprio fondo comune autonomo con cui
far fronte ai propri impegni economici.
LA GESTIONE ECONOMICA:
Le principali
fonti di finanziamento per le associazioni sono
le entrate di fonte privata e quelle di fonte
pubblica.
Le entrate derivanti da fonte privata sono essenzialmente:
- quote sociali
- contributi degli associati
- ricavi da vendita di beni e servizi, di solito
ai soci
- donazioni, sottoscrizioni, raccolte di fondi
etc.
- sponsorizzazioni
- redditi finanziari e patrimoniali
Le entrate di fonte pubblica:
- contributi e sussidi a sostegno delle attività
associative
- ricavi per contratti e convenzioni (es. per
la gestione di servizi, di progetti, etc.)
Le quote annuali per rinnovare l’iscrizione
all’associazione (se previste nello statuto)
e i contributi a parziale o totale copertura della
spesa sostenuta dall’associazione per dar
vita a corsi, manifestazione ed iniziative varie,
versati dagli associati sono considerate entrate
non commerciali. Le attività, naturalmente,
devono essere in linea con le finalità
previste dallo statuto dell’associazione.
Le circoscrizioni, i Comuni, le Province possono
finanziare con contributi le attività associative
o, più spesso, particolari progetti proposti.
Anche alcuni contributi di enti pubblici nazionali
d internazionali sono considerati entrate non
commerciali (es. il Programma Europeo Gioventù
in azione). Per gestire contabilmente queste entrate
è sufficiente che l’associazione
possieda il numero di codice fiscale o un conto
corrente bancario (o postale).
Se a queste entrate si aggiungono quelle provenienti
da corrispettivi per determinati servizi che devono
essere fatturati, allora l’associazione
dovrà munirsi di partita IVA e tenere una
contabilità separata tra quest' ultimo
tipo di entrate, che sono considerate commerciali,
e quelle non commerciali. Per ulteriori informazioni
su particolari aspetti dell gestione economica
di un'associazione si suggerisce di rivolgersi
ad esperti (presso le associazioni di categoria
o studi commercialisti).
FORME PARTICOLARI
DI ASSOCIAZIONE:
Accanto alle regole di
carattere generale presenti nel codice civile,
la materia dell’associazionismo si è
arricchita, nel corso di alcuni anni, di alcune
leggi speciali che hanno introdotto forme specifiche
di associazione quali:
1) Associazioni di Volontariato
Le associazioni di volontariato sono disciplinate
dalle Legge n. 266/91 che appositamente si occupa
di questa materia. Si tratta di una legge-quadro
che disciplina in senso ampio la materia del volontariato
e rimanda alle leggi regionali le ulteriori specificazioni.
Ad oggi, seppure con un certo ritardo, tutte le
regioni italiane si sono dotate di una legge regionale
sul volontariato. La legge 266/91 definisce l’attività
volontaria come “attività prestata
in modo personale, spontaneo, gratutito e senza
fini di lucro anche indiretto e d esclusivamente
per solidarietà” (art. 2.1). Inoltre
specifica che, per la realizzazione di questa
attività, l’associazione di volontariato
“si deve avvalere in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti” (Art. 3.1).
I soci volontari possono tuttavia usufruire di
un rimborso spese per la loro attività,
di norma fissato dall’organizzazione stessa
attraverso dei criteri riportati nello statuto
(alcune leggi regionali fissano il limite di tale
rimborso). Il rimborso delle spese non deve mascherare
una retribuzione in nero. La legge prevede anche
la possibilità di ricorrere a lavoratori
dipendenti, o di avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo ma solo per i “limiti necessari
al regolare funzionamento dell’organizzazione
oppure necessari per qualificare o specializzare
l’attività da essa svolta”
(Art. 3.4).
Chi svolge attività di volontariato all’interno
dell’organizzazione non può, allo
stesso tempo, lavorare in modo autonomo o subordinato
per l’associazione stessa.
La legge incentiva anche chi, avendo un altro
lavoro, intenda svolgere attività di volontariato.
Chi è iscritto ad una associazione di volontariato
e voglia contribuire al fine dell’associazione,
ha quindi il diritto di usufruire delle forme
di flessibilità di orario di lavoro e delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale (Art. 17).
La legge quadro sul volontariato ha anche previsto
l’istituzione di un Osservatorio nazionale
per il volontariato e dei Centri Servizio per
il Volontariato. I Centri Servizio per il Volontariato,
diffusi su tutto il territorio nazionale, hanno
il compito di “promuovere il volontariato
e svolgere attività di formazione, consulenza
e informazione per le organizzazioni di volontariato”.
Sono stati istituiti i registri regionali e quello
nazionale (quest’ultimo per le associazioni
di Volontariato che hanno carattere nazionale).
L’iscrizione a questi registri non è
obbligatoria, ma è “condizione necessaria
per accedere a contributi pubblici, per stipulare
convenzioni e per ottenere agevolazioni fiscali”.
Alle Regioni e alle Province Autonome spetta il
compito di revisionare periodicamente i registri
al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l’effettivo svolgimento delle attività
di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. L’articolo 10 della legge 266
delega alle Regioni la fissazione delle norme
che regolano:
• le modalità per lo svolgimento
di attività di volontariato all’interno
di strutture pubbliche;
• i requisiti ed i criteri che danno titolo
di priorità nella scelta delle organizzazioni
per la stipulazione di convenzioni;
• gli organi e le forme di controllo per
la tenuta dei registri delle organizzazioni di
volontariato;
• la partecipazione dei volontari aderenti
a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
professionale svolti dalle regioni e dagli enti
locali nelle materie di intervento delle organizzazioni
di volontariato.
La legge fissa anche i diritti e gli obblighi
delle associazioni di volontariato. Solo se si
rispettano certi obblighi è possibile essere
iscritti ai registri. In particolare l’atto
costitutivo o lo stauto delle associazioni, secondo
l’Art. 3 della L. 266/1991, devono contenere:
- l’assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura;
- l’elettività e la gratuità
delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite
dai soci;
- i criteri di ammissione e di esclusione dei
soci;
- i diritti e gli obblighi dei soci;
- l’obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti;
- le modalità di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea dei soci.
2) Associazioni
di Promozione Sociale (APS)
E' l'ultima “creazione” del legislatore
con la legge 383/00. Secondo l’articolo
2 della suddetta legge sono associazioni di promozione
sociale tutte quelle “associazioni riconosciute
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i
loro coordinamenti o federazioni” senza
scopo di lucro, che svolgono attività di
utilità sociale a favore sia degli associati
che della comunità. Il testo della legge
esclude che i sindacati, i partiti politici, le
associazioni di categoria e tutte quelle associazioni
che hanno come finalità la tutela degli
interessi economici degli associati possano considerarsi
associazioni di promozione sociale.
La legge prevede che vi siano registri nazionali
(per le APS a rilevanza nazionale che svolgono
attività in almeno cinque regioni e venti
province) e regionali (per le APS a rilevanza
territoriale).
Con la legge 383/00 sono stati istituiti anche
Fondi per l’associazionismo e gli Osservatori
nazionali e regionali. Gli Osservatori debbono
vigilare sull’iscrizione ai registri Nazionale
e locale e promuovere studi e ricerche. Su materie
di comune interesse i due osservatori svolgono
il loro servizio in collaborazione.
Le associazioni di promozione sociale, al pari
delle associazioni di volontariato, si avvalgono
in misura prevalente delle attività prestate
dai loro associati in forma volontaria, libera
e gratuita. A differenza delle organizzazioni
di volontariato, quelle di promozione sociale
in caso di necessità possono assumere dipendenti
o autonomi anche tra i proprio associati.
La legge 383 garantisce alle APS agevolazioni
amministrative e fiscali, facilitazioni nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni e definisce le
norme che riguardano la disciplina delle fonti
di finanziamento e gli obblighi verso terzi.
Lo statuto APS, al pari di quello delle associazioni
di volontariato, deve contenere alcuni riferimenti
specifici.
3) Le Organizzazioni
Non Governative (ONG)
Questo tipo di organizzazioni, che operano nel
campo della cooperazione con i paesi in via di
sviluppo, sono state disciplinate dalla Legge
49/87, che regola tutta la materia della cooperazione
allo sviluppo italiana. Per legge possono assumere
la forma giuridica dell’Associazione o della
Fondazione e debbono chiedere il riconoscimento
al Ministero degli Esteri (MAE) per poter operare
in progetti di sviluppo finanziati con fondi pubblici
del Ministero. è quindi necessario che
queste organizzazioni:
- siano associazioni riconosciute, non riconosciute
o fondazioni;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo,
in favore delle popolazioni del terzo mondo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano
l’obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da attività commerciali accessorie
o da altre forme di autofinanziamento, per i fini
istituzionali di cui sopra;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalità di lucro, né siano collegate
in alcun modo agli interessi di enti pubblici
o privati, italiani o esteri aventi scopo di lucro;
- diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione
delle attività previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto
ai paesi in via di sviluppo, nel settore o nei
settori per cui si richieda il riconoscimento
di idoneità;
- accettino controlli periodici all’uopo
stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della
qualifica;
- presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo
triennio documentino la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale.
4) Le associazioni
sportive
La legge 133/99, successivamente modificata dalla
Legge 342/00 prevede nuovi obblighi e agevolazioni
per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive
e dagli Enti di Promozione Sportiva.
L’insieme di queste norme consente alle
associazioni, ad esempio, di compensare atleti,
tecnici, organizzatori di attività sportive
con un regime agevolato (in pratica senza alcuna
imposizione) fino a 5.000 euro annuali e con imposizione
ridotta fino a 25.000 euro annuali per persona.
Consente, inoltre, di ricevere “erogazioni
liberali”, cioè contributi da privati
cittadini o da aziende senza che ciò venga
considerato come contributo tassabile. Nello stesso
tempo viene consentito al donatore di detrarre,
entro certi limiti, tale contributo dalle imposte
dovute al fisco.